La Cassazione (ord. 16399/2025) ha stabilito che la convocazione dell’assemblea condominiale tramite email ordinaria è invalida e annullabile, anche se autorizzata dal condòmino. L’art. 66 disp. att. c.c. prevede solo raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. La mail non certificata non garantisce la prova certa di ricezione, e quindi non tutela i diritti dei partecipanti all’assemblea.